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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 1463 del Codice Civile

Articolo 1463 del Codice Civile

L’ art. 1463 del Codice Civile è rubricato “Impossibilità totale“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito.




Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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