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16 Ottobre 2026
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Articolo 1241 del Codice Civile

L’ art. 1241 del Codice Civile è rubricato “Estinzione per compensazione“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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