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16 Ottobre 2026
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Articolo 1240 del Codice Civile

L’ art. 1240 del Codice Civile è rubricato “Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l’adempimento dell’obbligazione.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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