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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 612 del Codice di procedura civile

Articolo 612 del Codice di procedura civile

L’articolo 612 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Provvedimento”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Chi intende ottenere l’esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare, dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso al giudice dell’esecuzione che siano determinate le modalità dell’esecuzione.

Il giudice dell’esecuzione provvede sentita la parte obbligata.
Nella sua ordinanza designa l’ufficiale giudiziario che deve procedere all’esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell’opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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