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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 613 del Codice di procedura civile

Articolo 613 del Codice di procedura civile

L’articolo 613 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Difficoltà sorte nel corso dell’esecuzione”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

L’ufficiale giudiziario può farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al giudice dell’esecuzione le opportune disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell’esecuzione.
Il giudice dell’esecuzione provvede con decreto.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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