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Articolo 2509 del Codice Civile

L’ art. 2509 del Codice Civile è rubricato “Società estere di tipo diverso da quelle nazionali”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le società costituite all’estero, che sono di tipo diverso da quelli regolati in questo codice, sono soggette alle norme della società per azioni, per ciò che riguarda gli obblighi relativi all’iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese e la responsabilità degli amministratori.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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