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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 263 del Codice di procedura civile

Articolo 263 del Codice di procedura civile

L’articolo 263 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Presentazione e accettazione del conto”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Se il giudice ordina la presentazione di un conto, questo deve essere depositato con i documenti giustificativi, almeno cinque giorni prima dell’udienza fissata per la discussione di esso.

Se il conto viene accettato, il giudice istruttore ne dà atto nel processo verbale e ordina il pagamento delle somme che risultano dovute. L’ordinanza non è impugnabile e costituisce titolo esecutivo.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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