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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 264 del Codice di procedura civile

Articolo 264 del Codice di procedura civile

L’articolo 264 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Impugnazione e discussione”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

La parte che impugna il conto deve specificare le partite che intende contestare. Se chiede un termine per la specificazione, il giudice istruttore fissa un’udienza per tale scopo.

Se le parti, in seguito alla discussione, concordano nel risultato del conto, il giudice provvede a norma del secondo comma dell’articolo precedente.

In ogni caso il giudice può disporre, con ordinanza non impugnabile, il pagamento del sopravanzo che risulta dal conto o dalla discussione dello stesso.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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