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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 597 del Codice di procedura civile

Articolo 597 del Codice di procedura civile

L’articolo 597 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Mancata comparizione”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

La mancata comparizione per la discussione sul progetto di distribuzione innanzi al professionista delegato o all’udienza innanzi al giudice dell’esecuzione nell’ipotesi di cui all’articolo 596, quarto comma, importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all’articolo 598.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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