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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 598 del Codice di procedura civile

Articolo 598 del Codice di procedura civile

L’articolo 598 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Approvazione del progetto”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Se il progetto è approvato o si raggiunge l’accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis o il giudice dell’esecuzione nell’ipotesi di cui all’articolo 596, quarto comma, ordina il pagamento agli aventi diritto delle singole quote entro sette giorni.
Se vengono sollevate contestazioni innanzi al professionista delegato, questi ne dà conto nel processo verbale e rimette gli atti al giudice dell’esecuzione, il quale provvede ai sensi dell’articolo 512.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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