L'articolo 597 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Mancata comparizione" .
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La mancata comparizione per la discussione sul progetto di distribuzione innanzi al professionista delegato o all'udienza innanzi al giudice dell'esecuzione nell'ipotesi di cui all'articolo 596, quarto comma, importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all'articolo 598.
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