L'articolo 599 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Pignoramento" .
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.
In tal caso del pignoramento è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.
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