Articolo 599 del Codice di procedura civile

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L'articolo 599 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Pignoramento"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.

In tal caso del pignoramento è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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