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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 116 del Codice di procedura civile

Articolo 116 del Codice di procedura civile

L’articolo 116 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Valutazione delle prove”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.

Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell’articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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