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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 115 del Codice di procedura civile

Articolo 115 del Codice di procedura civile

L’articolo 115 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Disponibilità delle prove”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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