Articolo 116 del Codice di procedura civile

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L'articolo 116 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Valutazione delle prove". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.

Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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