Articolo 115 del Codice di procedura civile

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L'articolo 115 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Disponibilità delle prove". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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