L'articolo 117 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Interrogatorio non formale delle parti".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai difensori.
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