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Articolo 2585 del Codice Civile

L’ art. 2585 del Codice Civile è rubricato “Oggetto del brevetto“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un’applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l’applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali.

In quest’ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall’inventore.

comma abrogato.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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