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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 192 del Codice di procedura civile

Articolo 192 del Codice di procedura civile

L’articolo 192 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Astensione e ricusazione del consulente”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

L’ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all’udienza fissata dal giudice.

Il consulente che non ritiene di accettare l’incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l’ha nominato almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando ricorso al giudice istruttore.

Questi provvede con ordinanza non impugnabile.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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