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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 193 del Codice di procedura civile

Articolo 193 del Codice di procedura civile

L’articolo 193 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Giuramento del consulente”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

All’udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l’importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.

In luogo della fissazione dell’udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall’articolo 195, terzo comma.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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