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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 367 del Codice di procedura civile

Articolo 367 del Codice di procedura civile

L’articolo 367 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Sospensione del processo di merito”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell’articolo 41, primo comma, è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l’istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. Il giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza.

Se la corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti debbono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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