Articolo 15 della Legge 241 del 7 agosto 1990
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Ecco il testo:
Art. 15 Accordi fra pubbliche amministrazioni
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune.2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo
11, commi 2 e 3.2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con
firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma
elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli
stessi. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato. All’attuazione della medesima si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione
vigente.
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