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Articolo 1208 del Codice Civile

L’ art. 1208 del Codice Civile è rubricato “Requisiti per la validità dell’offerta“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Affinchè l’offerta sia valida è necessario:
1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui;
2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere;
3) che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario;
4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore;
5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l’obbligazione;
6) che l’offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio;
7) che l’offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato.

Il debitore può subordinare l’offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che comunque ne limitino la disponibilità.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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