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Articolo 350 del Codice Civile

L’ art. 350 del Codice Civile è rubricato “ Incapacità all’ufficio tutelare”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 350 del Codice Civile italiano:

Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall’ufficio:
1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale;
3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
4) coloro che sono incorsi nella perdita della responsabilità genitoriale o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;
5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti;
5-bis) coloro che versano nelle ulteriori condizioni di incapacità previste dalla legge.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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