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Articolo 351 del Codice Civile

L’ art. 351 del Codice Civile è rubricato “ Dispensa dall’ufficio tutelare ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 351 del Codice Civile italiano:

Sono dispensati dall’ufficio di tutore:

(…) – NUMERO ABROGATO

2) il Presidente del Consiglio dei ministri;

3) i membri del Sacro collegio;

4) i Presidenti delle assemblee legislative;

5) i Ministri Segretari di Stato.

Le persone indicate nei numeri 2, 3 4, e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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