Articolo 1792 del Codice Civile
L’ art. 1792 del Codice Civile è rubricato “Intestazione e circolazione dei titoli“.
La fede di deposito e la nota di pegno possono intestarsi al nome del depositante o di un terzo da questo designato, e sono trasferibili, sia congiuntamente sia separatamente, mediante girata.
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