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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 589 del Codice di procedura civile

Articolo 589 del Codice di procedura civile

L’articolo 589 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Istanza di assegnazione”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

L’istanza di assegnazione deve contenere l’offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell’articolo 506 ed al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita per cui è presentata.

Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all’articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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