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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 588 del Codice di procedura civile

Articolo 588 del Codice di procedura civile

L’articolo 588 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Termine per l’istanza di assegnazione”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell’udienza fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione, per sé o a favore di un terzo, a norma dell’articolo 589 per il caso in cui la vendita non abbia luogo.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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