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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 611 del Codice di procedura civile

Articolo 611 del Codice di procedura civile

L’articolo 611 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Spese dell’esecuzione”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Nel processo verbale l’ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante.

La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell’esecuzione a norma degli articoli 91 e seguenti con decreto che costituisce titolo esecutivo.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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