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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 610 del Codice di procedura civile

Articolo 610 del Codice di procedura civile

L’articolo 610 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Provvedimenti temporanei”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Se nel corso dell’esecuzione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna parte può chiedere al giudice dell’esecuzione, anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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