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AvvocatoDigitale.comBlog346/1990Articolo 50 del D.Lgs. 346/1990

Articolo 50 del D.Lgs. 346/1990

L’articolo 50 del D.Lgs 346/1990 cd. Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni , è rubricato “Omissione della dichiarazione”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

1. Chi omette di presentare la dichiarazione della successione, quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa è punito con la sanzione amministrativa pari al centoventi per cento dell’imposta liquidata o riliquidata d’ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.000. Se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del quarantacinque per cento dell’ammontare dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni , accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.
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