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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 177 del Codice di procedura civile

Articolo 177 del Codice di procedura civile

L’articolo 177 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Effetto e revoca delle ordinanze”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa.

Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.

Non sono modificabili né revocabili dal giudice che le ha pronunciate:
1) le ordinanze pronunziate sull’accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l’accordo di tutte le parti;
2) le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge;
3) le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo;
4) numero abrogato.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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