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Articolo 2749 del Codice Civile

L’ art. 2749 del Codice Civile è rubricato “Estensione del privilegio“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l’intervento nel processo di esecuzione. Si estende anche agli interessi dovuti per l’anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell’anno precedente.

Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale fino alla data della vendita.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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