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Articolo 2750 del Codice Civile

L’ art. 2750 del Codice Civile è rubricato “Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi speciali“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

I privilegi sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate e i privilegi sull’aeromobile, sul nolo e sulle cose caricate sono regolati dal codice della navigazione.

Ai privilegi previsti da leggi speciali si applicano le norme di questo capo, se non è diversamente disposto.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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