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Articolo 2212 del Codice Civile

L’ art. 2212 del Codice Civile è rubricato “Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi“.

Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell’imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali.

Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari nell’interesse dell’imprenditore.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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