Articolo 2211 del Codice Civile
L’ art. 2211 del Codice Civile è rubricato “Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto“.
I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell’imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell’impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta.
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