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Articolo 2210 del Codice Civile

L’ art. 2210 del Codice Civile è rubricato “Poteri dei commessi dell’imprenditore“.

I commessi dell’imprenditore, salve le limitazioni contenute nell’atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati.

Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non sono d’uso, salvo che siano a ciò espressamente autorizzati.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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