Articolo 2209 del Codice Civile

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L' art. 2209 del Codice Civile è rubricato “Procuratori".

Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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