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Articolo 2403 del Codice Civile

L’ art. 2403 del Codice Civile è rubricato “Controllo contabile“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2396-quinquies, il collegio sindacale esercita il controllo contabile nel caso previsto dall’articolo 2409-bis.

Versione precedente dell’articolo, clicca qui.
Articolo modificato come sopra con D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47. La rubrica dell’articolo è stata modificata, prima era la seguente “Doveri del collegio sindacale”

Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall’articolo 2409-bis, terzo comma.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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