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Articolo 134 del Codice di procedura civile

L’articolo 134 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Pubblicazione e comunicazione della sentenza”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

L’ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell’udienza, è redatta su documento separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente.

Il cancelliere comunica alle parti l’ordinanza pronunciata fuori dell’udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.

Comma abrogato

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