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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 133 del Codice di procedura civile

Articolo 133 del Codice di procedura civile

L’articolo 133 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Pubblicazione e comunicazione della sentenza”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

La sentenza è resa pubblica mediante deposito telematico, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Il cancelliere dà immediata comunicazione del deposito alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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