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Articolo 501 del Codice Civile

L’ art. 501 del Codice Civile è rubricato “ Reclami ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 501 del Codice Civile italiano:

Compiuto lo stato di graduazione, il notaio ne dà avviso con raccomandata ai creditori e legatari di cui è noto il domicilio o la residenza, e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali della provincia. Trascorsi senza reclami trenta giorni dalla data di questa pubblicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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