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Articolo 2255 del Codice Civile

L’ art. 2255 del Codice Civile è rubricato “ Conferimento di crediti“.

Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall’art. 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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