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16 Ottobre 2026
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Articolo 2255 del Codice Civile

L’ art. 2255 del Codice Civile è rubricato “ Conferimento di crediti“.

Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall’art. 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia.


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