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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 473 bis.1 del Codice di procedura civile

Articolo 473 bis.1 del Codice di procedura civile

L’articolo 473 bis.1 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Composizione dell’organo giudicante”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Salvo che la legge disponga diversamente, il tribunale giudica in composizione collegiale e la trattazione e l’istruzione possono essere delegate a uno dei componenti del collegio.

Davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale possono essere delegati ai giudici onorari specifici adempimenti ad eccezione dell’ascolto del minore, dell’assunzione delle testimonianze e degli altri atti riservati al giudice. La prima udienza, l’udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all’esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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