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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 473 bis.3 del Codice di procedura civile

Articolo 473 bis.3 del Codice di procedura civile

L’articolo 473 bis.3 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Poteri del pubblico ministero”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Nell’esercizio dell’azione civile e al fine di adottare le relative determinazioni, il pubblico ministero può assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali

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