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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 473 bis.2 del Codice di procedura civile

Articolo 473 bis.2 del Codice di procedura civile

L’articolo 473 bis.2 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Poteri del giudice”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

A tutela dei minori il giudice può d’ufficio nominare il curatore speciale nei casi previsti dalla legge, adottare i provvedimenti opportuni in deroga all’articolo 112 e disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.

Con riferimento alle domande di contributo economico, il giudice può d’ufficio ordinare l’integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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