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Articolo 1929 del Codice Civile

L’ art. 1929 del Codice Civile è rubricato “Efficacia del contratto“.

Il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra l’assicurato e il riassicuratore, salve le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio a favore della massa degli assicurati.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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