L' art. 1930 del Codice Civile è rubricato “Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa".
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In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennità dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.
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