Articolo 1931 del Codice Civile

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L' art. 1931 del Codice Civile è rubricato “Compensazione dei crediti e debiti".

In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a più contratti di riassicurazione, si compensano di diritto.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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